Testo Unico›Capo II
Art. 259
Art. 1 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204.
In vigore dal 8 mag 1928
Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, a far tempo dall'esercizio finanziario 1926-27 e progressivamente per i successivi esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29, la somma annua di L. 200,000 quale concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da accordarsi per la costruzione degli edifici scolastici a completamento delle concessioni fatte ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, e del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-259