Testo Unico›Capo II
Art. 260
Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204.
In vigore dal 8 mag 1928
I mutui suppletivi di cui al precedente articolo saranno accordati per opera di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali già siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-260