Art. 260 · Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204.
Testo UnicoCapo II

Art. 260

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Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204.

In vigore dal 8 mag 1928
I mutui suppletivi di cui al precedente articolo saranno accordati per opera di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali già siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.
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