Testo UnicoCapo II

Art. 269

Art. 28 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

In vigore dal 8 mag 1928
I direttori di istituti di ciechi di cui all', i quali al 14 ottobre 1925 esercitavano lodevolmente in detti istituti da almeno sette anni l'ufficio di direttori didattici, saranno riconosciuti idonei a tale ufficio. Quelli che l'ufficio di direttori didattici non esercitavano da almeno sette anni, dovranno essere coadiuvati da un insegnante fornito del titolo speciale di abilitazione, o provvedersi essi medesimi del titolo suddetto.
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