Testo Unico›Capo II
Art. 271
Art. 30 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.
In vigore dal 8 mag 1928
I direttori, gli insegnanti e gli assistenti degli istituti dei sordomuti prescelti ai sensi dell', che, sprovvisti di titoli, al 14 ottobre 1925 avessero prestato da più di 5 anni lodevole servizio e fossero in condizione di poterlo validamente prestare, saranno conservati nelle rispettive funzioni per altri tre anni, dopo il quale periodo in seguito ai risultati favorevoli di apposita ispezione, si intenderanno definitivamente confermati.
I direttori, gli insegnanti e gli assistenti sprovvisti di titolo che non avessero alla data predetta compiuto 5 anni di lodevole servizio, sono mantenuti ai loro posti per un quinquennio, durante il quale potranno fornirsi del titolo richiesto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-271