Testo Unico›Capo II
Art. 276
Art. 33 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.
In vigore dal 8 mag 1928
Per il periodo di un quinquennio, a far data dal 1° luglio 1925, il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio nelle nuove Provincie potrà essere conseguito in speciali corsi di preparazione organizzati da enti morali a ciò autorizzati dal Ministero.
Tali corsi di preparazione avranno una durata non minore di due anni e si svolgeranno per un periodo non minore di tre mesi in ciascun anno di studio.
Essi saranno organizzati come i corsi estivi di cui alla lettera b) dell' del presente testo unico, salvo speciali insegnamenti determinati dalle peculiari condizioni linguistiche e di ambiente delle nuove Provincie.
Ai corsi potranno essere ammesse, oltre che le insegnanti elementari regolarmente abilitate e le persone fornite dei titoli di cui all', anche le maestre giardiniere abilitate secondo la legislazione del cessato regime e cioè fornite del titolo conseguito in conformità delle norme dello statuto di organizzazione degli istituti magistrali, approvato con l'ordinanza ministeriale austro-ungarica 31 luglio 1886, n. 6031 (, paragrafi 90 a 101).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-276