Testo UnicoCapo II

Art. 272

Art. 260 e 229, 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento è impartito in lingua italiana. Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnerà in italiano. Negli anni scolastici successivi, si procederà analogamente per le altre classi fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi si insegnerà in italiano. Fino a che non sia avvenuta la sostituzione della lingua di insegnamento a norma dei commi precedenti, nessun maestro, salvo casi di necessità, può insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia ad essa regolarmente abilitato.
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