Testo Unico›Capo II
Art. 275
Art. 264 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
In vigore dal 8 mag 1928
Fino a contraria disposizione continuano ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalità per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalità medesime.
Nella procedura, relativa alle dette penalità, ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.
Storico versioni
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