Testo Unico›Capo II
Art. 273
Articolo unico R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 71.
In vigore dal 8 mag 1928
Nelle scuole elementari che non siano state ancora trasformate a norma dell'articolo precedente la promozione alla classe superiore non si consegue se non superando una prova di lingua italiana.
A tal uopo verranno impartite entro l'orario normale non meno di cinque ore settimanali di insegnamento di lingua italiana, secondo le modalità fissate dal Regio provveditore agli studi.
Questi, ove non sia possibile provvedere altrimenti, avrà facoltà di assumere per lo scopo anzidetto maestri provvisori ai quali può affidare tale insegnamento anche in più scuole di diverse località.
Agli insegnanti di cui al comma precedente il cui servizio sia riconosciuto lodevole; è assegnata la retribuzione stabilita dall', oltre il rimborso delle spese di viaggio o dell'indennità chilometrica su strada ordinaria qualora l'insegnamento sia prestato fuori della loro sede scolastica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-273