Testo UnicoTitolo IICapo I

Art. 39

Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 20 ago 1991
1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 1983 n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/1983 n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470 [...], nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-39

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