Testo UnicoTitolo IICapo I

Art. 42

Art. 40 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 31 ott 1933
Il corso di studi negli istituti di cui all'articolo precedente ha la durata di anni tre. Vi si insegnano: 1° lingua e letteratura italiana; 2° storia, geografia e cultura fascista; 3° pedagogia; 4° matematica, computisteria e scienze naturali; 5° plastica e disegno; 6° igiene e puericoltura; 7° religione; 8° musica e canto; 9° economia domestica e lavori donneschi. Vi si compie inoltre il tirocinio e vi si tengono conferenze sul tirocinio. Apposite classi del grado preparatorio, in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio, sono annesse a ciascuna delle scuole suddette.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni sopra indicate si applicheranno alla Regia scuola di metodo Montessori solo se e in quanto siano compatibili con quelle stabilite dal R. decreto 14 gennaio 1929, n. 190".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-42

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