Testo Unico›Titolo II›Capo I
Art. 37
Art. 35 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'istruzione elementare del grado preparatorio è impartita, secondo le disposizioni dell', nella scuola materna.
Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a che gli istituti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, aperti da enti pubblici, comitati o privati, che non siano ordinati secondo la disposizione dell' anzidetto, gradualmente si uniformino alle disposizioni dell'articolo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-37