Testo UnicoTitolo IICapo I

Art. 34

Art. 32 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
L'anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi. Nei Comuni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezioni possono essere ridotti ad un numero inferiore, purchè il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-34

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