Testo Unico›Titolo II›Capo I
Art. 32
Art. 30 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Nelle scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.
Le scuole saranno dotate, a cura del patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e con i mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-32