Testo UnicoTitolo IICapo I

Art. 32

Art. 30 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Nelle scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze. Le scuole saranno dotate, a cura del patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e con i mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo