Testo Unico›Titolo II›Capo I
Art. 34
178 / 276Art. 32 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.
Nei Comuni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezioni possono essere ridotti ad un numero inferiore, purchè il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-34