Testo Unico›Titolo II›Capo I
Art. 40
Art. 38 testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.
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