Testo Unico›Titolo II›Capo I
Art. 44
Art. 43 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209.
In vigore dal 8 mag 1928
Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.
Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:
1° a mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio;
2° ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-44