Art. 40 · Art. 38 testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoTitolo IICapo I

Art. 40

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Art. 38 testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-40