Testo Unico›Titolo VII
Art. 245
Art. 1° R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794.
In vigore dal 8 mag 1928
Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria è autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai Comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici.
Negli edifici per le scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile, sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sarà tenuto al pagamento del canone, che verrà determinato dal Ministero della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-245