Testo Unico›Titolo VIII›Capo I
Art. 246
Art. 248, 2° e 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
È data facoltà al Governo del Re di modificare le disposizioni anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle scuole di metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6, maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.
Tali disposizioni sono estese alle scuole di metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-246