Testo Unico›Titolo VIII›Capo I
Art. 247
Art. 251 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'indennità mensile, corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga, è ridotta di L. 780 annue.
L'indennità di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, è soppressa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-247