Testo UnicoTitolo VIIICapo I

Art. 247

Art. 251 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
L'indennità mensile, corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga, è ridotta di L. 780 annue. L'indennità di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, è soppressa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-247

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo