Testo Unico›Titolo VII
Art. 241
Art. 240, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano ai maestri, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-241