Testo UnicoTitolo VII

Art. 236

Art. 227 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi, è fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sarà versato a cominciare dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalità ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto delle lettere b) e c) dell' del presente testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-236

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