Testo UnicoCapo III

Art. 232

Art. 213 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Nei vari Comuni del Regno sono nominati con Regio decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola. Essi restano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.
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