Testo Unico›Capo III
Art. 233
Art. 214 e 215 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:
1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;
2° coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri enti siano ripartiti fra le istituzioni più meritevoli;
3° esegue, per incarico delle autorità scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o post-scolastiche;
4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.
Gli ispettori onorari possono essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo la tabella allegato H.
Storico versioni
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