Testo Unico›Titolo VII
Art. 235
Art. 225 e 226 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'amministrazione scolastica per tutti i Comuni, eccettuati i capoluoghi di Provincia, è affidata al Regio Provveditorato.
Oltre i Comuni capoluoghi di Provincia possono assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insindacabile giudizio del ministro per la pubblica istruzione, risultino in tutto idonei ad amministrarle.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-235