Testo Unico›Titolo VII
Art. 238
Art. 236 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'attestato di maturità, conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, è sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio, salvo il disposto dell'articolo seguente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-238