Testo UnicoCapo II

Art. 231

Art. 212 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa dei depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio. Il prodotto è impiegato a rendere più larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge. Con decreto Reale sarà disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'età dai sei ai diciotto anni. e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-231

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo