Testo Unico›Capo II
Art. 231
Art. 212 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa dei depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.
Il prodotto è impiegato a rendere più larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge.
Con decreto Reale sarà disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'età dai sei ai diciotto anni. e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.
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