Testo Unico›Capo II
Art. 227
Art. 208 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualità scolastica provvede:
a) a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;
b) a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;
c) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-227