Testo UnicoCapo II

Art. 227

Art. 208 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualità scolastica provvede: a) a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti; b) a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive; c) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.
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