Testo Unico›Titolo VI›Capo I
Art. 222
Art. 203 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I Comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.
I Comuni possono deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta.
Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni curano che le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-222