Testo Unico›Capo V
Art. 217
Art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521.
In vigore dal 8 mag 1928
Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche si provvederà:
a) con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari;
b) con sussidi sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti locali;
c) con doni e legati, in danaro o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche;
d) col prodotto di sottoscrizioni e collette fatte a profitto di esse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-217