Testo UnicoCapo V

Art. 217

Art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521.

In vigore dal 8 mag 1928
Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche si provvederà: a) con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari; b) con sussidi sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti locali; c) con doni e legati, in danaro o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche; d) col prodotto di sottoscrizioni e collette fatte a profitto di esse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-217

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