Testo UnicoCapo IV

Art. 212

Art. 196 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 7 dic 1945
Qualora sia comprovato che, per l'adozione dei libri di testo, si sia fatto uso di indebite pressioni sul corpo insegnante o su insegnanti singoli e di mezzi illeciti di propaganda, i libri di testo in questione possono essere, con decisione motivata del ministro, radiati dall'elenco dei libri approvati. La radiazione può essere temporanea o definitiva. Contro la decisione anzidetta e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di essa, è ammesso ricorso allo stesso ministro che decide sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-212

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