Testo Unico›Capo V
Art. 214
Art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521.
In vigore dal 8 mag 1928
Ogni classe elementare, esclusa la prima, avrà una biblioteca scolastica per uso degli alunni.
La biblioteca scolastica è di proprietà del Comune ed è posta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità di ciascun maestro.
Il servizio della biblioteca è obbligatorio per i maestri, secondo le disposizioni che saranno date dalle competenti autorità scolastiche.
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