Testo UnicoCapo IV

Art. 211

Art. 195 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 7 dic 1945
È fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo. Nei riguardi dei contravventori sarà provveduto in via disciplinare.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-211

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