Testo UnicoCapo V

Art. 215

Art. 2 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521.

In vigore dal 8 mag 1928
Per la istituzione, il mantenimento e l'incremento delle dette biblioteche, gli alunni di ciascuna classe saranno uniti in associazione e pagheranno, esclusi i poveri, un contributo di 10 centesimi per ogni mese di scuola nei Comuni urbani, e di 5 centesimi nei Comuni rurali. Questi contributi, raccolti dal maestro della classe, saranno erogati esclusivamente in acquisto di libri o di altro materiale per la biblioteca, esclusi i mobili. I libri da acquistare dovranno essere preventivamente approvati dal Regio ispettore scolastico.
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