Testo Unico›Titolo VI›Capo I
Art. 218
Art. 199 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 14 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
In vigore dal 8 mag 1928
Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari è istituito in ogni Comune il patronato scolastico. Nelle grandi città il patronato può essere diviso in sezioni rionali.
All'assistenza il patronato provvede nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.
Inoltre il patronato viene in aiuto all'istruzione popolare col dotarla di mezzi meccanici di illustrazione didattica a norma dell', col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, con l'istituire scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.
Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungerà quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.
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