Testo Unico›Titolo VI›Capo I
Art. 223
Art. 204 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'autorità tutoria non deve approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci al 31 dicembre 1923, salvo che non abbia per iscopo la sanità ed incolumità pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 per cento della spesa stessa il fondo destinato al patronato scolastico.
Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie al 2 febbraio 1924 per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non possono essere diminuite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-223