Testo Unico›Capo II
Art. 228
Art. 209 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Per i fini indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo la mutualità ha carattere esclusivamente locale e si esercita secondo i modi più opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano possono i circoli di mutualità concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale uopo i circoli di mutualità dei grandi Comuni e di una Provincia possono riunirsi in federazioni comunali o provinciali dì mutualità scolastica, le quali possono anche costituirsi in ente morale per la mutualità scolastica.
Ai circoli di mutualità spetta il contributo di cui all' della legge 17 luglio 1910, n. 521, ed ai soci dei circoli di mutualità, iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, è assegnata la quota di concorso di cui all', ultimo comma, della legge stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-228