Testo UnicoCapo V

Art. 216

Art. 3 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521.

In vigore dal 8 mag 1928
Un armadio o scaffale per la biblioteca scolastica fa parte del mobilio scolastico obbligatorio per il Comune. Un solo scaffale potrà tuttavia servire per la biblioteca di più classi. La lettura dei libri potrà essere fatta in sede, quando vi siano locali e mobili adatti, o mediante prestito a domicilio, semprechè i genitori o tutori degli alunni prendano impegno scritto di restituire i libri in buono stato o di pagarne il valore, in caso di smarrimento o deterioramento. La dichiarazione scritta di cui sopra è esente da bollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-216

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo