Testo UnicoCapo IV

Art. 213

Art. 197 e 198 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 7 dic 1945
Ai sensi del precedente articolo è considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare. La corresponsione di un compenso o di una percentuale agli autori di libri non è considerata quale retribuzione ai sensi del comma precedente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-213

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