Testo Unico›Capo II
Art. 253
91 / 276Art. 7 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
In vigore dal 8 mag 1928
Per il primo quinquennio dal 1926-27, gli Enti di cultura delegati che per la gestione delle scuole non classificate eserciteranno la loro azione nei territori per ciascuno di essi indicati, sono i seguenti:
1° la Società Umanitaria, per il Veneto e la Venezia Giulia;
2° l'Opera nazionale per l'Italia redenta, per la Venezia Tridentina;
3° il Gruppo di azione per le scuole del popolo, per la Lombardia;
4° il Gruppo di azione per le scuole rurali, per il Piemonte;
5° il Comitato ligure per l'educazione del popolo, per la Liguria;
6° l'Ente nazionale di cultura, per la Toscana e l'Emilia;
7° le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per il Lazio, gli Abruzzi, l'Umbria, le Marche;
8° il Consorzio nazionale emigrazione e lavoro, per la Campania e il Molise;
9° l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, per la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna;
10° l'Ente pugliese di cultura, per le Puglie.
Storico versioni
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