Regolamento›Titolo II
Art. 79
In vigore dal 23 feb 1929
Sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo:
a) gli apparecchi per riscaldamento di locali ad uso esclusivo di abitazione privata;
b) le cucine a gas, le cucine economiche e gli analoghi apparecchi termici adibiti ad uso domestico;
c) i forni a legna per pane e dolci;
d) i motori di automobili o autoveicoli di qualsiasi specie;
e) i motori termici di non oltre 50 HP. adibiti ad uscì agricolo;
f) gli impianti generatori di vapore della superficie riscaldata complessiva di non oltre 15 mq., le locomobili, e gli impianti di motori termici per uso industriale, della potenza complessiva non superiore a 25 HP.
La superficie di riscaldamento si intende misurata secondo la norma stabilita dall' del presente regolamento;
g) i generatori di vapore e gli impianti termici in servizio esclusivo delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e delle funivie per trasporto di persone.
Note all'articolo
- Il Decreto 19 gennaio 1929 (in G.U. 8/2/1929, n. 33) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A complemento ed in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 79 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al titolo II del regolamento stesso gli impianti termici il cui consumo annuo di combustibile non sia superiore a trecento milioni di calorie".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-79