RegolamentoTitolo II

Art. 80

In vigore dal 19 lug 1927
Il Ministro per l'economia nazionale potrà escludere dall'applicazione delle norme contenute nel presente titolo altri apparecchi e impianti, sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione per il controllo sulla combustione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-80

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