RegolamentoSez. 2

Art. 75

In vigore dal 19 lug 1927
Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento chiunque possieda un apparecchio a pressione, anche se inattivo o dei tipi indicati nell', deve darne denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Gli apparecchi in corso di costruzione o di riparazione debbono essere denunciati entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-75

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