RegolamentoSez. 2

Art. 73

In vigore dal 19 lug 1927
Ove un apparecchio, per il suo stato di conservazione o per il modo di costruzione o per altre cause, non dia, ai fini della tutela della incolumità dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni, sufficiente garenzia di idoneo funzionamento, nè presenti possibilità di adatte riparazioni, sostituzioni o aggiunte, ovvero quando l'interessato non provveda a far eseguire tali opere nel termine prescritto ai sensi dell', l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione deve ordinare la demolizione dell'apparecchio, anche se sia inattivo. La demolizione deve essere eseguita previo tempestivo avviso da darsi dall'interessato all'Associazione, entro il termine da questa prescritto, e sotto il controllo di un suo agente tecnico, il quale provvederà a ritirare la targhetta col bollo ed il libretto. Ove l'interessato non proceda alla demolizione nel termine prescritto, vi provvederà d'ufficio la Associazione, a spese dell'interessato suddetto, e senza pregiudizio delle sanzioni penali. Quando il possessore dichiari di volersi servire dell'apparecchio per usi che non ne richiedano il funzionamento sotto pressione, l'Associazione può concedere l'autorizzazione relativa, determinandone le condizioni e soprassedendo alla demolizione. In tal caso sarà ritirato dall'Associazione il bollo. L'apparecchio però dovrà essere usato nel luogo indicato dall'utente nella sua domanda all'Associazione, e se trasportato altrove ne deve essere data denuncia all'Associazione entro 10 giorni dall'effettuato trasporto. È vietata la cessione a qualsiasi titolo dell'apparecchio per il quale sia stata data l'autorizzazione di cui al terzo capoverso del presente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-73

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