RegolamentoSez. 2

Art. 69

In vigore dal 19 lug 1927
Salve le disposizioni di cui all', per ogni apparecchio a pressione, anche se esonerato, deve essere rilasciato dall'agente tecnico, dopo eseguita la prima visita e la prima prova, un libretto da lui compilato e conforme al modello stabilito dall'Associazione. Per gli apparecchi nuovi, il libretto deve contenere anche lo schizzo quotato dell'apparecchio, ove non si tratti di tipo noto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-69

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