Regolamento›Sez. 2
Art. 67
In vigore dal 19 lug 1927
Su ogni apparecchio nell'apposito spazio circolare della targhetta deve essere applicato dall'agente tecnico, dopo eseguita la prova, un bollo conforme al modello stabilito dal Ministero dell'economia nazionale indicante in kg. per cmq. la pressione che non deve essere oltrepassata, e sul bollo l'agente tecnico deve punzonare tre numeri indicanti il giorno, il mese e l'anno della prima prova.
Tanto la data punzonata sul bollo quanto i numeri punzonati sui chiodi della targhetta devono essere indicati sul certificato di prova.
Quando ad un apparecchio sia comunque modificata la pressione di esercizio, l'agente tecnico deve ritirare il bollo e sostituirlo con altro indicante la nuova pressione, sul quale deve punzonare i tre numeri della data della visita e della riprova in base alla quale sia stata fatta la modificazione della pressione. certificando nel verbale l'adempimento delle suddette operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-67