RegolamentoSez. 2

Art. 63

In vigore dal 19 lug 1927
La visita interna consiste nell'esame di tutte le parti dell'apparecchio, tanto internamente quanto esternamente, e dei suoi accessori. Indipendentemente dalle visite e prove eseguite nella officina del costruttore o del riparatore, la prima visita interna sul posto di impianto deve sempre accompagnare la prima prova idraulica dell'apparecchio fatta sul posto; la seconda deve aver luogo entro un anno dalla data della prova a caldo. Le successive visite interne debbono essere eseguite a periodi di tempo non maggiori di due anni. Quando un apparecchio subisca per qualsiasi ragione una prova idraulica, questa deve essere sempre accompagnata da una visita interna; una successiva visita interna deve essere eseguita entro un anno dalla detta prova o dalla prova a caldo che immediatamente la segua. Per gli apparecchi rimasti inattivi oltre due anni, la vi sita interna, da eseguirsi alla ripresa del lavoro, deve precedere la prova a caldo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-63

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