RegolamentoSez. 2

Art. 59

In vigore dal 19 lug 1927
Per i recipienti di vapore, gli agenti tecnici dell'Associazione incaricati della verifica possono sostituire, in caso di necessità, una prova idraulica alla visita interna oppure eseguire, in luogo di tali verifiche, una prova speciale iniettando vapore nel recipiente fino ad ottenere la pressione di mezzo chilogrammo per cmq. superiore a quella del bollo e mantenendo tale pressione durante tutto il tempo occorrente per l'ispezione. In ogni caso è obbligatoria la prima prova idraulica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-59

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