Regolamento›Capo IV
Art. 54
In vigore dal 19 lug 1927
I costruttori e riparatori di apparecchi a pressione debbono consegnare in doppio esemplare all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, prima che venga eseguita la visita interna, il disegno quotato indicante esattamente tutti i particolari costruttivi, necessari agli effetti del controllo, di ogni apparecchio in costruzione o riparazione.
Anche chi importa dall'estero un apparecchio a pressione deve inviare all'Associazione il predetto documento non oltre dieci giorni dalla introduzione in Italia dell'apparecchio stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-54